Comunicazione Cittadini Stranieri e Comunicazione Cessione Fabbricato

Modulo comunicazione cittadini stranieri e comunicazione cessione fabbricato
Data:

11/02/2019

Argomenti

Tipologia di documento

  • Modulistica

Descrizione

CESSIONE DI FABBRICATO
E' una comunicazione che deve essere effettuata da chi cede (cedente) in proprietà, o in godimento a qualunque altro titolo, per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricat o parte di esso.
Tale comunicazione deve essere presentata al Comune, entro 48 ore dalla cessione di fatto dell'immobile, compilando in tutte le sue parti un apposito modulo in cui vengono riportate informazioni relative al cedente, al cessionario (persona che subentra) e al fabbricato stesso.
Recentemente la comunicazione all'autorità locale viene assolto quando l'immobile (adibito a qualsiasi uso) viene ceduto con contratto di compravendita. Quindi l'obbligo di presentazione della Denuncia di cessione di fabbricato è cessato anche per i contratti di compravendita purché registrati.
Per quanto riguarda la locazione, invece, l'obbligo viene "assorbito" soltanto nel caso in cui si ceda un immobile ad us ABITATIVOREGISTRATO
PERMANE quind L'OBBLIGO di comunicazione:
- per la locazione di immobili adibiti ad altri usi ( quind per usi di attività d'impresa, di arti e professioni   per i quali si dispongano l'utilizzo di garage, negozi, magazzini, ecc.
- nel caso di vendita o affitto di bene immobile a cittadino EXTRACOMUNITARI
COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' PER STRANIERI
La normativa contenuta nell'art 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione, prevede un adempimento che, seppur con finalità diverse, ha un contenuto simile a quello previsto in caso di dichiarazione di cessione fabbricat
La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di " chiunque ceda" a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa di cui al citato art. 7 non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno " straniero od apolide", fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante  
Occorre precisare immediatamente che per " straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario. Laddove, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma di cui al citato art. 12, venga effettuata, in favore dello straniero, la dichiarazione di cessione di fabbricato, non occorre una seconda comunicazione ai sensi dell'art. 7.
Viceversa la dichiarazione di mera ospitalità dello straniero, non sostituisce in alcun caso la dichiarazione di cessione fabbricato, laddove sia concesso un uso esclusivo del bene superiore a 30 giorni

LETTERA D'INVITOTale dichiarazione viene utilizzata in modo preventivo qualora il cittadino straniero che intende accedere al territorio italiano deve dimostrare alle autorità frontaliere di essere in condizione tale di soggiornare nel territorio della Repubblica Italiana, poiché un soggetto residente in Italia intende ospitarlo ed a sostenere le sue spese di sostentamento. Si precisa che tale dichiarazione non assolve all'obbligo di comunicazione di ospitalità ed entro 48 ore dall'effettivo ingresso in Italia occorre comunicare all'autorità di P.S. Il luogo di domicilio.

Unità organizzativa responsabile

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Creative Commons CC0 1.0 Universal - Public Domain Dedication (CC0 1.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

11/02/2019

Data di inizio pubblicazione

11/02/2019

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 14/10/2024 16:10

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