Descrizione
IL Sindaco ordina che:
1) è proibito accendere, senza il permesso dell’Autorità di P.S., osservate le prescrizioni dell’art. 57 della legge di P.S., tanto di giorno che di notte, razzi od altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle immediate vicinanze dell’abitato;
2) il divieto di raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque un pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;
I divieti e le prescrizioni indicati nella presente ordinanza hanno effetto dal 31 dicembre 2024 a tutto il 1° gennaio 2025;