Sono consentite:
- Le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro e con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dal Codice Civile, art. 14 e seguenti. Possono anche essere promosse dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal Decreto legislativo 04/12/1997, n. 460, art. 10 se sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente o associazione.
- Le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza organizzate dai partiti o movimenti politici descritti dalla Legge 02/01/1997, n. 2 all’interno di manifestazioni locali organizzate dagli stessi movimenti politici. Se si svolgono al di fuori di manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti del punto precedente.
- Le tombole svolte in ambito familiare e privato organizzate con solo scopo ludico.
Chi vuole organizzare una manifestazione di sorte locale deve presentare: una comunicazione preventiva al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, successivamente, almeno 30 giorni prima dalla data di svolgimento (Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/2001, n. 430, art. 14) dell'evento, deve presentare anche la comunicazione sotto riportata.
La manifestazione deve rispettare le modalità operative stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/2001, n. 430.
Organizzare una tombola
È una manifestazione di sorte locale che si svolge con cartelle contenenti alcuni numeri compresi tra l’1 e il 90. I premi sono assegnati alle cartelle che per prime possiedono le combinazioni di numeri estratti. La tombola è consentita se:
- la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la tombola si svolge e a quelli limitrofi;
- le cartelle sono contrassegnate a serie e numerazione progressiva.
Il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola non è limitato, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di 12.911,42€
La norma statale impone inoltre un versamento di una cauzione presso l’ufficio comunale competente pari al valore dei premi promossi.
Una volta ricevuta la comunicazione, il Comune ne trasmette copia al prefetto assieme al regolamento con l’indicazione dei premi previsti e del prezzo di ciascuna cartella.
Entro 30 giorni dall’estrazione, l’ente organizzator deve dichiarare all’ufficio l’avvenuta consegna dei premi. L’ufficio, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’immediato svincolo della cauzione.
Organizzare una lotteria
È una manifestazione di sorte locale in cui si vendono biglietti staccati da registri a matrice. I premi in palio sono consegnati secondo l’ordine di estrazione dei biglietti. La lotteria è consentita se:
- la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia;
- l’importo complessivo dei biglietti che si possono emettere non supera la somma di 51.645,69€, qualunque sia il prezzo del singolo biglietto;
- i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.
Una volta ricevuta la comunicazione, il Comune ne trasmette copia al Prefetto assieme al regolamento con l’indicazione della quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.
Organizzare una pesca o banco di beneficenza
È una manifestazione di sorte locale in cui si vendono biglietti non a matrice. Una parte dei biglietti è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se:
- la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune dove si effettuala manifestazione;
- il ricavato non supera la somma di 51.645,69€.
Una volta ricevuta la comunicazione, il Comune ne trasmette copia al Prefetto assieme al regolamento con l’indicazione del numero dei biglietti che si intende emettere ed il relativo prezzo.